Fondazione Provinciale della Comunità Comasca

Da “La buona scuola” alla buona “Scuola aperta”

 

La legge su “La buona scuola”, approvata il 13 luglio 2015, prevede l’opportunità di organizzare iniziative nelle scuole anche dopo le ore 16.30, o di sabato o nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze estive, natalizie e pasquali), dà cioè ai dirigenti scolastici la possibilità di creare dei percorsi di “Scuola aperta”.

L’art 1, comma 22, infatti recita “Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche egli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del Terzo Settore, possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.”

Le “scuole aperte” diventano luoghi di aggregazione ed integrazione sociale, dove si realizzano percorsi di inclusione per le comunità straniere, percorsi di cittadinanza attiva finalizzati alla cura dei beni comuni, percorsi di contrasto alla dispersione scolastica. Le “scuole aperte” creano un’alleanza fra scuola e territorio per promuovere e sviluppare una migliore convivenza civile.

Grazie alle risorse messe in campo dalla nostra comunità, la Fondazione Comasca potrà sostenere sette istituti comprensivi nella creazione di percorsi di didattica alternativa e di apertura della scuola alla comunità stessa.

Benefici fiscali

Donando alla Fondazione di comunità il donatore, che sia una persona fisica oppure giuridica, può godere dei massimi benefici fiscali previsti dalla legge. Inoltre la Fondazione tutela il donatore da qualunque possibile contestazione.

Quali sono i benefici fiscali previsti dalla legge italiana?

Una persona fisica può scegliere se:

  • detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
  • dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Un’impresa può:

  • dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)