Fondazione Provinciale della Comunità Comasca

Centro di Aiuto alla Vita

Il Centro di Aiuto alla Vita è un'associazione di volontariato, costituitasi ufficialmente a Como il 27.09.1979 con atto notarile, a servizio della donna incinta in difficoltà , al fine di promuovere e consentire l'accoglienza di ogni vita umana concepita e della maternità.
Il C.A.V. è iscritto al Registro Regionale del Volontariato dal 27.06.1994.
L'associazione si ispira ai principi dell'etica cristiana relativa alla accoglienza della vita:
Non ha fini di lucro, è democratica, le cariche sociali sono elettive ed esercitate del tutto gratuitamente.
Gli scopi fondamentali dell’associazione sono:
• Promuovere, coordinare e gestire ogni serizio idoneo ad assistere concretamente la maternità cosiddettà difficile per qualsiasi ragione: sociale, psicologica, familiare, economica, sanitaria, al fine di salvare senza condizioni né eccezioni ogni vita umana concepita ed evitare il rischo di ricorso all’aborto;
• Studiare i problemi di varia natura e, in particolare sotto l’aspetto giuridico-sociale, connessi con l’aborto procurato in ogni sua forma e con qualsiasi motivazione;
• Sollecitare, promuovere ed attuare direttamente, ove sia necessario, le iniziative atte a formare una corrente di opinione pubblica in difesa della vita umana concepita;
• Collaborare con altri centri di aiuto e accoglienza alla vita in italia ed all’estero, con i cosultori pubblici e privati e con istituzioni analoghe per gli scopi di cui sopra.

Progetti realizzati dall’ente

Benefici fiscali

Donando alla Fondazione di comunità il donatore, che sia una persona fisica oppure giuridica, può godere dei massimi benefici fiscali previsti dalla legge. Inoltre la Fondazione tutela il donatore da qualunque possibile contestazione.

Quali sono i benefici fiscali previsti dalla legge italiana?

Una persona fisica può scegliere se:

  • detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
  • dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Un’impresa può:

  • dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)