Fondazione Provinciale della Comunità Comasca

Legge sul dopo di Noi. Un’innovazione comasca diventa legge

Mercoledì 15 giugno il disegno di legge 2232, noto anche come DDL “Dopo di noi” è finalmente diventato legge. Lo Stato, dopo anni di pressioni da parte della società civile, ha deciso di prevedere delle norme che tutelino le persone con disabilità rimaste senza genitori o persone care, che si possano prendere cura di loro, inserendo anche un’opportunità sperimentata per la prima volta a Como.

Con lungimiranza, la Fondazione Provinciale della comunità Comasca è la stata la prima in Italia ad aprire un Fondo per il “Dopo di noi” che permette ai genitori di accumulare risorse finalizzate a migliorare la qualità della vita del loro figlio disabile quando non potranno più prendersi cura di lui. Si tratta di un servizio che da allora è stato sperimentato anche in altri territori e che, anche agli ulteriori benefici presenti nella nuova legge, potrà attirare l’attenzione di quei genitori che vogliono garantire il benessere dei propri figli disabili.

Il Senato ha infatti inserito nell’originaria proposta di legge, la quale prevedeva solo la costituzione di trust, la possibilità di costituire presso una onlus che svolga prioritariamente attività di beneficenza, come è appunto la Fondazione di comunità di Como, un fondo a favore di una persona con disabilità grave, per consentirgli di avere una migliore qualità di vita quando i suoi genitori non ci saranno più.

La costituzione di un fondo presso la Fondazione di Como rappresenta infatti un’opportunità molto più semplice e flessibile, oltre che meno onerosa rispetto alla costituzione di un trust, attraverso la quale i genitori possono destinare risorse che potranno servire ad integrare i servizi che sono garantiti dai contributi pubblici.

IL CASO DI COMO

La Fondazione Provinciale della comunità Comasca onlus è stata la prima in Italia ad inventare e quindi sperimentare concretamente questa modalità costituendo al suo interno un fondo destinato al dopo di noi:  il 19 novembre 2007 è stato infatti creato il fondo DOMUS – Fondo amico per un domani sereno il cui obiettivo, oltre a quello di raccogliere donazioni per finanziare iniziative di utilità sociale, è proprio quello di costituire una casa al cui interno sarebbe stato possibile destinare risorse a favore di singoli disabili.

Grazie a questa opportunità sono sorti due fondi specifici, uno dei quali ha fatto giurisprudenza poiché è stato creato dal tribunale di Como che ha deciso che venisse costituito presso la Fondazione di comunità un fondo destinato ad accogliere le somme periodicamente versate da uno dei genitori a favore della propria figlia disabile.

L’altro, il Fondo Masciadri, è stato creato ed alimentato dai genitori per garantire al loro figlio disabile il mantenimento di una qualità della vita più alta possibile a partire dal momento della loro morte.

 

I BENEFICI DI UN FONDO PER IL “DOPO DI NOI” PRESSO LA FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI COMO

  • il fondo costituito consente a singole famiglie o gruppi di famiglie di programmare il “dopo di noi” per i loro figli o comunque per singoli disabili;
  • il Fondo ha un regolamento personalizzato e approvato dai genitori così da soddisfare le loro esigenze specifiche;
  • le donazioni fatte sono donazioni modali regolamentate dal Codice Civile, il che impone alla Fondazione il rispetto di quanto stabilito dai genitori nel regolamento;
  • avendo costi di istituzione nulli e di gestione molto bassi, tali fondi possono essere creati anche da chi ha disponibilità limitate, massimizzando le risorse che verranno effettivamente destinate a favore del disabile;
  • i genitori possono iniziare a donare in vita anche piccole somme le quali potranno essere integrate anche per via testamentaria o decidere di utilizzare solo quest’ultimo strumento;
  • il fondo potrà ricevere donazioni da parte di tutti coloro ne condividano le finalità il che permette a più familiari e amici della persona disabile di contribuire, così da massimizzare anche i benefici fiscali;
  • le donazioni godono di rilevanti benefici fiscali;
  • le eventuali risorse residue rimaste nel fondo dopo la scomparsa del figlio disabile, se lo si desidera, possono essere destinate ad altre persone disabili, promuovendo così forme di solidarietà e di aiuto reciproco o essere indirizzate ad altre finalità d’utilità sociale in funzione delle sensibilità dei donanti;
  • le risorse non concorrono ad aumentare l’ISEE del disabile in quanto sono di proprietà della Fondazione;
  • Nel caso il tutore non dovesse operare con la dovuta solerzia, il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione si impegna ad intervenire al fine di garantire un tempestivo uso delle risorse;
  • i genitori possono indicare alla Fondazione come investire le loro donazioni, anche in prodotti assicurativi da loro stessi scelti trasformando di fatto i premi in donazioni con conseguenti vantaggi di natura fiscale;
  • la Fondazione di comunità garantisce stabilità e durata nel tempo oltre ad un’approfondita conoscenza dei servizi presenti sul territorio;
  • Qualora l’ente che è chiamato a prendersi cura del disabile non dovesse svolgere il suo compito in modo adeguato, la Fondazione è in grado di trovarne un altro capace di adempiere tale servizio con maggiore efficacia.

Benefici fiscali

Donando alla Fondazione di comunità il donatore, che sia una persona fisica oppure giuridica, può godere dei massimi benefici fiscali previsti dalla legge. Inoltre la Fondazione tutela il donatore da qualunque possibile contestazione.

Quali sono i benefici fiscali previsti dalla legge italiana?

Una persona fisica può scegliere se:

  • detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
  • dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Un’impresa può:

  • dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)